Progetto Avalon – il Trattato di Pace Tra Stati Uniti e Spagna; 10 dicembre 1898

Trattato di Pace Tra Stati Uniti e Spagna; 10 dicembre 1898

Gli Stati Uniti d’America e Sua Maestà la Regina Reggente di Spagna, in nome di suo agosto figlio Don Alfonso XIII, desiderando fine dello stato di guerra esistente tra i due paesi, hanno per scopo designato come plenipotenziari:

Il Presidente degli Stati Uniti, William R. Giorno, Cushman K. Davis, William P.,p>Don Eugenio Montero Rios, presidente del senato, Non Buenaventura de Abarzuza, senatore del Regno ed ex-ministro della Corona; Don Jose de Garnica, vice di Cortes e associato della corte suprema; Non Wenceslao Ramirez de Villa-Urrutia, inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Bruxelles, e Don Rafael Cerero, generale di divisione;

Che, dopo aver assemblato a Parigi, e dopo aver scambiato i loro pieni poteri, che sono stati trovati per essere in causa e debita forma, hanno, dopo la discussione della materia prima di loro, hanno concordato le seguenti articoli:

Articolo I.,

La Spagna rinuncia a ogni pretesa di sovranità su Cuba.E poiché l’isola, dopo la sua evacuazione da parte della Spagna, sarà occupata dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti, fintanto che tale occupazione durerà, assumeranno e assolveranno gli obblighi che possono derivare dal diritto internazionale dal fatto della sua occupazione, per la protezione della vita e della proprietà.

Articolo II.

La Spagna cede agli Stati Uniti l’isola di Porto Rico e altre isole ora sotto la sovranità spagnola nelle Indie Occidentali, e l’isola di Guam nelle Marianne o Ladrones.,

Articolo III.,reenwich per il parallelo di latitudine sette gradi e quaranta minuti (7 40′) a nord, di là, lungo il parallelo di latitudine di sette gradi e quaranta minuti (7 40′) a nord fino alla sua intersezione con il cento e xvi (116) grado di meridiano di longitudine est di Greenwich, di là da una linea diretta per l’intersezione di un decimo (10°) corso di laurea in parallelo di latitudine nord, con il cento e xviii (118°) grado di meridiano di longitudine est di Greenwich, e là lungo i cento e del settecento (118°) grado di meridiano di longitudine est di Greenwich, al punto di inizio.,Gli Stati Uniti verseranno alla Spagna la somma di venti milioni di dollari ($20.000.000) entro tre mesi dallo scambio delle ratifiche del presente trattato.

Articolo IV.

Gli Stati Uniti, per la durata di dieci anni dalla data dello scambio delle ratifiche del presente trattato, ammetteranno navi e merci spagnole nei porti delle Isole Filippine alle stesse condizioni delle navi e delle merci degli Stati Uniti.

Articolo V.,

Gli Stati Uniti, alla firma del presente trattato, rispediranno in Spagna, a proprie spese, i soldati spagnoli presi come prigionieri di guerra alla presa di Manila da parte delle forze americane. Le armi dei soldati in questione saranno restituite loro.,

La Spagna procederà, dopo lo scambio delle ratifiche del presente trattato, all’evacuazione delle Filippine, così come dell’isola di Guam, a condizioni simili a quelle concordate dai Commissari nominati per organizzare l’evacuazione di Porto Rico e di altre isole delle Indie Occidentali, in base al Protocollo del 12 agosto 1898, che continuerà in vigore fino alla completa esecuzione delle sue disposizioni.

Il tempo entro il quale l’evacuazione delle Isole Filippine e Guam deve essere completata deve essere fissato dai due governi., Stand di colori, navi da guerra non catturate, armi di piccolo calibro, pistole di tutti i calibri, con le loro carrozze e accessori, polvere, munizioni, bestiame, e materiali e forniture di tutti i tipi, appartenenti alle forze terrestri e navali della Spagna nelle Filippine e Guam, rimangono di proprietà della Spagna., Pezzi di artiglieria pesante, esclusiva di artiglieria da campo, nelle fortificazioni e costa difese, deve rimanere nelle loro postazioni per la durata di sei mesi, a partire dal cambio delle ratifiche del trattato; e gli Stati Uniti possono, nel frattempo, l’acquisto di tale materiale dalla Spagna, se un soddisfacente accordo tra i due Governi in materia deve essere raggiunto.

Articolo VI.,

La Spagna, alla firma del presente trattato, rilascerà tutti i prigionieri di guerra, e tutte le persone detenute o imprigionate per reati politici, in relazione alle insurrezioni a Cuba e nelle Filippine e alla guerra con gli Stati Uniti.

Reciprocamente, gli Stati Uniti rilasceranno tutte le persone fatte prigionieri di guerra dalle forze americane e si impegneranno a ottenere il rilascio di tutti i prigionieri spagnoli nelle mani degli insorti a Cuba e nelle Filippine.,

Il governo degli Stati Uniti tornerà a proprie spese in Spagna e il Governo della Spagna tornerà a proprie spese negli Stati Uniti, a Cuba, a Porto Rico e nelle Filippine, a seconda della situazione delle rispettive case, prigionieri rilasciati o causati da loro, rispettivamente, in base a questo articolo.

Articolo VII.,

Gli Stati Uniti e la Spagna rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di indennizzo, nazionali e individuali, di ogni tipo, di entrambi i Governi, o dei suoi cittadini o sudditi, contro l’altro governo, che possono essere sorte dall’inizio della tarda insurrezione a Cuba e prima dello scambio di ratifiche del presente trattato, comprese tutte le richieste di indennizzo per il costo della guerra.

Gli Stati Uniti giudicheranno e risolveranno le richieste dei suoi cittadini contro la Spagna ceduta in questo articolo.

Articolo VIII.,

In conformità con le disposizioni degli Articoli I, II, e III del presente trattato, la Spagna rinuncia a Cuba, e cede a Porto Rico e le altre isole delle Indie occidentali, nell’isola di Guam, e nell’Arcipelago delle Filippine, gli edifici, i pontili, le caserme, le fortezze, le strutture, le strade pubbliche e altre cose immobili che, in conformità con la legge, sono di pubblico dominio, e come tali appartengono alla Corona di Spagna.,

E con la presente si dichiara che la rinuncia o di cessione, come può essere il caso, di cui al precedente comma si riferisce, non può in alcun rispetto compromettere la proprietà o diritti che per legge appartengono al pacifico possesso di proprietà di tutti i tipi, province, comuni, pubbliche o private, stabilimenti, ecclesiastica o civile corpi, o qualsiasi altre associazioni aventi capacità giuridica di acquistare e di possedere la struttura nei suddetti territori oggetto di rinuncia o ceduti, o di soggetti privati, di qualsiasi nazionalità tali individui possono essere.,

La suddetta cessione o cessione, a seconda dei casi, comprende tutti i documenti esclusivamente riferiti alla sovranità ceduta o ceduta che possono esistere negli archivi della Penisola. Qualora un documento contenuto in tali archivi riguardi solo in parte tale sovranità, ne sarà fornita una copia ogniqualvolta ne sarà richiesta. Regole simili saranno reciprocamente osservate a favore della Spagna per quanto riguarda i documenti negli archivi delle isole di cui sopra.,

Nella suddetta rinuncia o cessione, a seconda dei casi, sono inclusi anche i diritti che la Corona di Spagna e le sue autorità possiedono nei confronti degli archivi e dei documenti ufficiali, esecutivi e giudiziari, nelle isole di cui sopra, che riguardano dette isole o i diritti e la proprietà dei loro abitanti., Tali archivi e registri devono essere accuratamente conservati, e le persone private hanno senza distinzione il diritto di richiedere, in conformità con la legge, copie autenticate dei contratti, testamenti e altri strumenti che fanno parte di protocolli notoriali o archivi, o che possono essere contenuti negli archivi esecutivi o giudiziari, sia questi ultimi in Spagna o nelle isole di cui sopra.

Articolo IX.,

spagnolo soggetti, i nativi della Penisola, che risiedono nel territorio sul quale la Spagna dal presente trattato rinuncia o cede la sua sovranità, può rimanere in tale territorio o rimuovere da esso, mantenendo in entrambi i casi tutti i loro diritti di proprietà, tra cui il diritto di vendere o disporre di tali beni o dei suoi proventi; e essi hanno altresì il diritto di esercitare la loro industria, del commercio e delle professioni, di essere soggetto in merito a tali leggi sono applicabili ad altri stranieri., Nel caso In cui la loro permanenza nel territorio possono conservare la loro fedeltà alla Corona di Spagna da fare, prima di un tribunale di record, entro un anno dalla data dello scambio delle ratifiche del presente trattato, una dichiarazione della loro decisione di mantenere tale fedeltà; in difetto di dichiarazione che esse sono tenute a hanno rinunciato e hanno adottato la cittadinanza del territorio in cui essi possono risiedere.

I diritti civili e lo status politico degli abitanti nativi dei territori ceduti agli Stati Uniti saranno determinati dal Congresso.,

Articolo X.

Gli abitanti dei territori su cui la Spagna rinuncia o cede la sua sovranità sono garantiti nel libero esercizio della loro religione.

Articolo XI.,

Gli Spagnoli residenti in territori sui quali la Spagna con il presente trattato, cede o cede la sua sovranità è soggetto, in materia civile e criminale della giurisdizione dei tribunali del paese in cui risiedono, ai sensi delle leggi ordinarie disciplinano lo stesso; e si ha il diritto di apparire prima di tali tribunali, e di perseguire lo stesso corso come cittadini del paese in cui i giudici appartengono.

Articolo XII.,

I procedimenti giudiziari pendenti al momento dello scambio di ratifiche del presente trattato nei territori sui quali la Spagna cede o cede la sua sovranità sono determinati secondo le seguenti regole:

1. Le sentenze emesse in cause civili tra privati, o in materia penale, prima della data menzionata, e per le quali non vi è alcun ricorso o diritto di ricorso ai sensi della legge spagnola, sono considerate definitive e sono eseguite in forma debita dall’autorità competente nel territorio in cui tali decisioni dovrebbero essere eseguite.,

2. Le cause civili tra privati che alla data indicata possono essere indeterminate sono perseguite a giudizio dinanzi al tribunale in cui possono essere pendenti o davanti al tribunale che può essere sostituito da esso.

3., Le azioni penali pendenti alla data menzionata dinanzi alla Corte suprema di Spagna contro i cittadini del territorio che dal presente trattato cessa di essere spagnolo restano sotto la sua giurisdizione fino alla sentenza definitiva; ma, essendo stata emessa tale sentenza, la sua esecuzione è affidata all’autorità competente del luogo in cui è sorta la causa.

Articolo XIII.,

I diritti di proprietà garantiti da copyright e brevetti acquisiti dagli spagnoli nell’isola di Cuba e a Porto Rico, nelle Filippine e in altri territori ceduti, al momento dello scambio delle ratifiche del presente trattato, continueranno ad essere rispettati. Le opere scientifiche, letterarie e artistiche spagnole, non sovversive dell’ordine pubblico nei territori in questione, continuano ad essere ammesse in franchigia in tali territori, per un periodo di dieci anni, calcolato a decorrere dalla data dello scambio delle ratifiche del presente trattato.

Articolo XIV.,

La Spagna avrà il potere di istituire funzionari consolari nei porti e nei luoghi dei territori, la cui sovranità è stata ceduta o ceduta dal presente trattato.

Articolo XV.

Il governo di ciascun paese, per la durata di dieci anni, accorderà alle navi mercantili dell’altro paese lo stesso trattamento per tutte le tasse portuali, comprese le tasse di ingresso e di sdoganamento, le tasse di luce e i dazi di tonnellaggio, come accorda alle proprie navi mercantili, non impegnate nel commercio costiero.

Articolo XVI.,

Resta inteso che qualsiasi obbligo assunto nel presente trattato dagli Stati Uniti nei confronti di Cuba è limitato al tempo della sua occupazione; ma al termine di tale occupazione, consiglierà a qualsiasi governo stabilito nell’isola di assumere gli stessi obblighi.

Articolo XVII.,

Il presente trattato sarà ratificato dal Presidente degli Stati Uniti, e con il consiglio e consenso del Senato, per Sua Maestà la Regina Reggente di Spagna; e le ratifiche saranno scambiate a Washington, entro sei mesi dalla data del presente contratto, o prima se possibile.

In fede di che, noi, i rispettivi Plenipotenziari, abbiamo firmato questo trattato e abbiamo qui apposto i nostri sigilli.

Fatto in duplice copia a Parigi, il decimo giorno di dicembre, nell’anno di Nostro Signore milleottocentonovantotto.

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